Art. 2
In vigore dal 12 giu 1979
1 . Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinchù l ' apertura delle quote da essi prelevate in applicazione dell ' renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla propria parte cumulata del contingente comunitario .
2 . Essi garantiscono agli importatori dei prodotti in questione , stabiliti nel loro territorio , la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi assegnate .
3 . Gli Stati membri procedono all ' imputazione delle importazioni dei prodotti in questione alle loro quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana , accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo .
4 . Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3 .
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