Art. 1
In vigore dal 12 giu 1979
1 . Dal 1° ottobre al 30 novembre 1979 , il dazio della tariffa doganale comune per le melanzane , della sottovoce ex 07.01 T della tariffa doganale comune , originarie di Cipro , è parzialmente sospeso al 6,4 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario di un volume di 250 tonnellate .
2 . Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 costituisce la riserva .
3 . Se in uno Stato membro insorge la necessità di procurare i prodotti in questione , tale Stato preleva una parte adeguata dalla riserva , semprechù la consistenza della stessa lo consenta .
4 . Le quote prelevate in applicazione del paragrafo 3 sono valide sino al 30 novembre 1979 .
Storico versioni
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