Art. 1

In vigore dal 12 giu 1979
I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati nelle tabelle riportate in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi . Le sospensioni sono applicabili : - dal 1° luglio al 31 dicembre 1979 per i prodotti di cui alla tabella I ; - dal 1° luglio 1979 al 30 luglio 1980 per i prodotti di cui alla tabella II ; - dal 1° settembre 1979 al 31 marzo 1980 per il prodotto di cui alla tabella III .
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