Art. 2
In vigore dal 12 giu 1979
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Lussemburgo , addì 12 giugno 1979 .
Per il Consiglio
Il Presidente
J . FRANÇOIS-PONCET
ALLEGATO
TABELLA I
Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi autonomi ( % ) *
03.01 A I b ) * Salmoni , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati * 0 *
ex 03.01 B II a ) * Filetti di aringhe , freschi , refrigerati o congelati , destinati alla trasformazione ( a ) ( b ) * 0 *
B II b ) * * *
ex 03.02 A I a ) * Aringhe secche , salate o in salamoia , intere , decapitate o in pezzi * 3 *
ex 03.02 A I c ) * Acciughe ( Engraulis sp . p . ) salate o in salamoia , intere , decapitate o in pezzi , presentate in imballaggi di contenuto netto di 8 kg o più * 0 *
ex 03.02 A II d ) * Filetti di aringhe secche , salate o in salamoia * 3 *
ex 16.04 * Salmone destinato all ' industria di trasformazione per la fabbricazione di pasta ( spreads , pastes ) ( b ) * 0 *
ex 16.04 C II * Aringhe salate con aggiunta di spezie , presentate in imballaggi di contenuto netto di 10 kg o più * 3 *
ex 16.04 C II * Fianchi di aringhe , preparati o conservati nell ' aceto , presentati in imballaggi di contenuto netto di 10 kg o più * 3 *
ex 16.05 A * Granchi della varietà « King » , « Hanasaki » , « Kegani » e « Queen » semplicemente cotti nell ' acqua e sgusciati , anche congelati , destinati all ' industria della trasformazione , presentati in imballaggi di contenuto netto di 2 kg o più ( b ) * 0 *
ex 16.05 A * Granchi , ad esclusione dei granchi della varietà « Cancer pagarus » , semplicemente cotti nell ' acqua e sgusciati , anche congelati , in confezioni di peso netto di 2 kg o più , destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto ( b ) * 5 *
ex 16.05 B * Gamberetti diversi da quelli della varietà « Crangon » , cotti in acqua e sgusciati , anche congelati o secchi , destinati all ' industria di trasformazione dei prodotti della voce 16.05 ( b ) * 10 *
( a ) La sospenzione dei dazi si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione , eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti :
- pulitura , eviscerazione , semplice taglio ,
- selezionatura ,
- etichettatura ,
- semplice condizionamento ,
- refrigerazione ,
- congelamento ,
- surgelamento ,
- decongelamento ,
- vendita al dettaglio ,
- preparazione di piatti cucinati da parte di aziende di ristoro .
La sospenzione dei dazi si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano .
( b ) Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .
TABELLA II
Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi autonomi ( % ) *
ex 03.01 B I e ) * Spinaroli ( Squalus acanthias ) , freschi , refrigerati o congelati , interi , decapitati o in pezzi * 0 *
ex 03.01 B I g ) * Ippoglossi neri ( Hippoglossus reinhardtius ) , freschi , refrigerati o congelati , interi , decapitati o in pezzi * 0 *
ex 03.01 B I q ) * Sarde della specie Sardinops sagax o ocellata ( dette « Pilchards » ) , fresche , refrigerate o congelate aventi : * *
* a ) intere , una lunghezza di 20 cm o più * *
* b ) decapitate , una lunghezza di 15 cm o più * *
* destinate alla trasformazione ( a ) ( b ) * 4 *
ex 03.01 B I q ) * Fianchi di sarde della specie Sardinops sagax o ocellata ( dette « Pilchards » ) , freschi , refrigerati o congelati , della lunghezza di 12 cm o più , destinati alla trasformazione ( a ) ( b ) * 0 *
ex 03.01 B I q ) * Storioni , freschi , refrigerati o congelati , interi , decapitati o in pezzi , destinati alla trasformazione ( a ) ( b ) * 0 *
ex 03.01 C * Uova di pesci , fresche , refrigerate o congelate * 0 *
03.02 A I e ) * Salmoni salati o in salamoia , interi , decapitati o in pezzi * 4 *
ex 03.02 A I f ) * Merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) , salati o in salamoia , interi , decapitati o in pezzi , destinati alla trasformazione ( a ) ( b ) * 7 *
ex 03.02 A II d ) * Filetti di merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) , salati o in salamoia , destinati alla trasformazione ( a ) ( b ) * 7 *
ex 03.02 C * Uova di pesce , salate o in salamoia * 0 *
ex 03.03 A I * Code di aragoste , refrigerate o congelate , sgiusciate o non * 10 *
ex 03.03 B I b ) * Ostriche fresche ( vive ) di peso non superiore a 12 g per pezzo * 0 *
ex 03.03 B I b ) * Ostriche fresche ( vive ) della varietà « Crassostrea gigas » di peso superiore a 100 g per pezzo * 0 *
07.01 G III * Ravanelli ( Cochlearia armoracia ) , freschi o refrigerati * 11 *
ex 07.03 E * Funghi , ad esclusione dei funghi di coltivazione , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato * 0 *
ex 07.04 B * Funghi , ad esclusione dei funghi di coltivazione disseccati , disidratati od evaporati , interi , a fette o in pezzi riconoscibili , destinati a subire qualsiasi lavorazione , escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto ( b ) ( c ) * 0 *
ex 07.04 B * Pimenti e peperoni rossi dolci o verdi , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi , ma non altrimenti preparati * 0 *
ex 07.05 B I * Faglioli bianchi secchi della specie Phaseolus vulgaris * 0 *
ex 08.01 A * Datteri , freschi o secchi , presentati , presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 35 kg e destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto ( b ) * 0 *
08.01 A * Datteri , freschi o secchi , destinati all ' industria della trasformazioone , esclusa la fabbricazione d ' alcool ( b ) * 0 *
ex 08.09 * Frutti della rosa canina , freschi * 0 *
ex 08.10 A * Mirtilli neri ( frutti del Vaccinium Myrtillus ) , anche cotti congelati , senza aggiunta di zucchero * 4 *
ex 08.10 B * Frutti di colore azzurro-nero di altre specie del Vaccinium , diverse dal Vaccinium myrtillus , anche cotti , congelati , senza aggiunta di zucchero * 4 *
ex 08.10 B * Mirtilli rossi ( frutti del vaccinium vitis idaea ) , anche cotti , congelati , senza aggiunta di zucchero * 0 *
ex 08.10 B * Frutti di colore rosso o roseo di altre specie del Vaccinium , diverse dal Vaccinium vitis idaea , anche cotti , congelati , senza aggiunta di zucchero * 0 *
ex 08.10 B * Frutti della rosa canina , anche cotti , congelati , senza aggiunta di zucchero * 0 *
ex 08.10 B * Datterie , congelati , presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 5 kg o più , non destinati alla fabbricazione d ' alcool ( b ) * 0 *
ex 09.04 B I * Paprica macinata destinata all ' alimentazione degli animali ( b ) * 0 *
09.10 C I * Zafferano non tritato nù macinato * 10 *
ex 16.04 A II * Uova di pesci , lavate , senza parti di interiora aderenti semplicemente salate o in salamoia * 0 *
23.07 A * Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini * 0 *
( a ) La sospenzione dei dazi si applica ai pesci destinati a subire qualsiasi operazione , eccezion fatta per i pesci destinati a subire esclusivamente una o più delle operazioni seguenti :
- pulitura , eviscerazione , semplice taglio ,
- selezionatura ,
- etichettatura ,
- semplice condizionamento ,
- refrigerazione ,
- congelamento ,
- surgelamento ,
- decongelamento ,
- vendita al dettaglio ,
- preparazione di piatti cucinati da parte di aziende di ristoro .
La sospenzione dei dazi si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano .
( b ) Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .
( c ) La sospensione non è tuttavia ammessa quando la lavorazione è effetuata da imprese di vendita al minuto o da imprese di ristoro .
TABELLA III
Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi autonomi ( % ) *
ex 03.01 B I d ) * Sardine ( Clupea pilchardus Walbaum ) , fresche refrigerate o congelate , intere , della lunghezza di 20 cm o più * 0 * ++++
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1163/79 DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 1979
recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 28 ,
visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione ,
considerando che la produzione comunitaria dei prodotto oggetto del presente regolamento è attualmente nulla od insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;
considerando che è nell ' interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi , in alcuni casi , solo parzialmente , soprattutto in considerazione dell ' esistenza di una produzione comunitaria , e che , in altri casi , siano per contro sospesi totalmente ;
considerando che , tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l ' evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati , è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo , fissandone il periodo di validità in funzione dell ' interesse della produzione comunitaria ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Storico versioni
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