Art. 6

In vigore dal 6 giu 1979
1 . Può beneficiare del disposto dell ' , paragrafo 2 , soltanto la parte contraente un contratto di moltiplicazione stabilita nella Comunità . Essa deve inoltre conformarsi alle seguenti disposizioni : a ) presentare la domanda di titolo al competente organismo nello Stato membro nel quale è stato registrato il contratto di moltiplicazione ; b ) allegare alla domanda di titolo la prova che il quantitativo per il quale è stato chiesto il titolo è coperto dal quantitativo prevedibile destinato ad essere importanto , indicato , ai fini della registrazione del contratto , in conformità del disposto dell ' del regolamento ( CEE ) n . 2514/78 . 2 . La domanda ed il titolo stesso recano nella casella 12 una delle diciture seguenti : - importazione effettuata nell ' ambito di un contratto di moltiplicazione ; 3 . Il titolo d ' importazione , rilasciato a norma del presente articolo , non è trasferibile , ai sensi dell ' del regolamento ( CEE ) n . 193/75 . 4 . Gli Stati membri stabiliscono le modalità per fornire la prova di cui al paragrafo 1 , lettera b ) . Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1979 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , il 6 giugno 1979 . Per la Commissione Finn GUNDELACH Vicepresidente ( 1 ) GU n . L 246 del 5 . 11 . 1971 , pag . 1 . ( 2 ) GU n . L 34 del 9 . 2 . 1979 , pag . 2 . ( 3 ) GU n . L 25 del 31 . 1 . 1975 , pag . 10 . ( 4 ) Vedi pag . 12 della presente Gazzetta Ufficiale . ( 5 ) GU n . L 301 del 28 . 10 . 1978 , pag . 10 .
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