Art. 5
In vigore dal 6 giu 1979
1 . La cauzione è fissata a 3,6 ECU/100 Kg .
2 . La costituzione della cauzione di cui al paragrafo 1 non è necessaria se il titolo servirà a realizzare importazioni nell ' ambito di contratti di moltiplicazione registrati conformemente al disposto del regolamento ( CEE ) n . 2514/78 .
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