Art. 6

In vigore dal 5 giu 1979
La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa , appena le prevengono le notifiche , del grado di utilizzazione della riserva . Essa informa gli Stati membri , entro il 20 luglio 1979 , dell ' entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell ' . Essa vigila affinchù il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest ' ultimo prelievo .
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