Art. 2
In vigore dal 5 giu 1979
1 . Il contingente tariffario di cui all ' è diviso in due parti .
2 . La prima parte di 6 504 tonnellate viene suddivisa tra gli Stati membri ; le quote che , salvo l ' , sono valide fino al 31 luglio 1979 , ammontano a :
- Benelux : * 200 tonnellate , *
- Danimarca : * 200 tonnellate , *
- R . f . di Germania : * 200 tonnellate , *
- Francia : * 2 tonnellate , *
- Irlanda : * 200 tonnellate , *
- Italia : * 2 tonnellate , *
- Regno Unito : * 5 700 tonnellate . *
3 . La seconda parte , pari a 496 tonnellate , costituisce la riserva .
Storico versioni
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