Art. 2

In vigore dal 15 mag 1979
Il presente regolamento entra in vigore il sesto luendì successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 15 maggio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente R . BOULIN ( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 . ( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . C 55 dell ' 1 . 3 . 1979 , pag . 11 . ( 4 ) Parere reso l ' 11 maggio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 5 ) Parere reso il 4 aprile 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 6 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 . ( 7 ) GU n . L 84 del 4 . 4 . 1979 , pag . 1 .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1979:987:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo