Art. 2
In vigore dal 15 mag 1979
Il presente regolamento entra in vigore il sesto luendì successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 15 maggio 1979 .
Per il Consiglio
Il Presidente
R . BOULIN
( 1 ) GU n . 106 del 30 . 10 . 1962 , pag . 2553/62 .
( 2 ) GU n . L 263 del 19 . 9 . 1973 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . C 55 dell ' 1 . 3 . 1979 , pag . 11 .
( 4 ) Parere reso l ' 11 maggio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .
( 5 ) Parere reso il 4 aprile 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .
( 6 ) GU n . L 106 del 12 . 5 . 1971 , pag . 1 .
( 7 ) GU n . L 84 del 4 . 4 . 1979 , pag . 1 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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