Art. 1
Il regolamento ( CEE ) n . 974/71 è modificato come segue :
In vigore dal 15 mag 1979
1 . all ' è aggiunto il paragrafo seguente :
« 4 . L ' importo compensativo monetario che deve essere applicato nel settore vinicolo dagli Stati membri a moneta debole è quello dello Stato membro in oggetto per il vino di cui trattasi , previa detrazione dell ' importo compensativo monetario più basso degli Stati membri a moneta debole per lo stesso vino .
Il tasso di conversione è quello indicato all ' articolo 2 bis . » .
2 . all ' articolo 3 è aggiunto il comma seguente :
« Nel caso di cui all ' , paragrafo 4 , il saldo degli importi compensativi monetari è fissato dalla Commissione in funzione della modificha di detti importi . » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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