Art. 1

Il regolamento ( CEE ) n . 974/71 è modificato come segue :

In vigore dal 15 mag 1979
1 . all ' è aggiunto il paragrafo seguente : « 4 . L ' importo compensativo monetario che deve essere applicato nel settore vinicolo dagli Stati membri a moneta debole è quello dello Stato membro in oggetto per il vino di cui trattasi , previa detrazione dell ' importo compensativo monetario più basso degli Stati membri a moneta debole per lo stesso vino . Il tasso di conversione è quello indicato all ' articolo 2 bis . » . 2 . all ' articolo 3 è aggiunto il comma seguente : « Nel caso di cui all ' , paragrafo 4 , il saldo degli importi compensativi monetari è fissato dalla Commissione in funzione della modificha di detti importi . » .
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