Art. 1
Il regolamento ( CEE ) n . 222/77 è modificato come segue :
In vigore dal 14 mag 1979
1 . Il testo dell ' articolo 32 è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 32
1 . Ogni Stato membro può accettare che la persona terza fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca , con un solo atto e per un importo forfettario di settemila unità di conto europee per dichiarazione , il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità , chiunque sia l ' obbligato principale . Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori , tenuto conto fra l ' altro dell ' incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili in uno o più Stati membri , l ' importo forfettario è fissato dall ' ufficio di partenza ad un livello superiore .
La costituzione della garanzia di cui al primo comma deve formare oggetto di un atto conforme al modello III di cui all ' allegato .
2 . Il controvalore in monete nazionali dell ' unità di conto europea applicabile nel regime di transito comunitario è stabilito una volta all ' anno .
3 . Sono determinati secondo la procedura di cui all ' articolo 57 :
a ) i trasporti di merci che possono dar luogo all ' aumento forfettario , nonchù le condizioni in cui tale aumento è applicabile ;
b ) le condizioni in cui è stabilito che la garanzia di cui al paragrafo 1 si applica ad una determinata operazione di transito comunitario ;
c ) le modalità di applicazione del controvalore in monete nazionali dell ' unità di conto europea . » .
2 . Il testo dell ' articolo 49 è sostituito dal testo seguente :
« Articolo 49
1 . Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli , semprechù non si tratti di merci destinate a fini commerciali .
2 . Le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che , in virtù del paragrafo 1 , non circolano vincolate al regime del transito comunitario :
a ) quando sono dichiarate come merci comunitarie senza che esista alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione ;
b ) negli altri casi , su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per certificare il carattere comunitario di tali merci . »
3 . Il modello III di atto costitutivo della garanzia che figura nell ' allegato è sostituito dal modello di cui all ' allegato del presente regolamento .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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