Art. 2

In vigore dal 14 mag 1979
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Tuttavia , le disposizioni dell ' relative alla modifica dell ' importo della garanzia forfettaria sono applicabili solo alle operazioni di transito comunitario che formano oggetto di una dichiarazione registrata dopo il 30 giugno 1980 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 14 maggio 1979 . Per il Consiglio Il Presidente R . MONORY ( 1 ) GU n . C 306 del 22 . 12 . 1978 , pag . 3 . ( 2 ) Parere reso l ' 8 maggio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 3 ) Parere reso il 24 gennaio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) . ( 4 ) GU n . L 333 del 30 . 11 . 1978 , pag . 5 . ( 5 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 . ALLEGATO MODELLO III TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA ( Sistema di garanzia forfettaria ) I . IMPEGNO DEL GARANTE 1 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) ... ( 1 ) domiciliato ( a ) in ... ( 2 ) si costituisce garante in solido , presso l ' ufficio di garanzia di ... nei confronti del Regno del Belgio , del Regno di Danimarca , della Repubblica federale di Germania , della Repubblica francese , dell ' Irlanda , della Repubblica italiana , del Granducato del Lussemburgo , del Regno dei Paesi Bassi , del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee , sia per il debito principale e addizionale , sia per gli accessori e spese , ad esclusione delle pene pecuniarie , a titolo di dazi , tasse , prelievi agricoli e altri diritti e tributi , a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione d ' operazioni di transito comunitario , per i quali il ( la ) sottoscritto ( a ) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 7 000 unità di conto europee per certificato . 2 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) si obbliga ad effettuare , alla prima richiesta scritta delle competenti autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1 , il pagamento delle somme richieste , senza poterlo differire e sino a concorrenza di 7 000 unità di conto europee per ogni singolo certificato di garanzia . 3 . Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall ' ufficio di garanzia . Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal ( la ) sottoscritto ( a ) , nonchù dallo Stato membro nel cui territorio si trova l ' ufficio di garanzia . La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notificazione all ' altra parte . Il ( la ) sottoscritto ( a ) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario , coperte dal presente impegno , che hanno avuto inizio anteriormente alla date in cui la rescissione ha avuto effetto , anche se il pagamento il dette somme è richiesto successivamente . 4 . ( 3 ) Ai fini del presente impegno , il ( la ) sottoscritto ( a ) elegge il proprio domicilio a ... ( 2 ) nonchù , in ciascuno degli Stati membri , presso : Stato membro * Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo * 1 . * * 2 . * * 3 . * * 4 . * * 5 . * * 6 . * * 7 . * * 8 . * * Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e , più generalmente , qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno , indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti , saranno fatte , a tutti gli effetti , a lui ( lei ) stesso ( a ) . Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio . Il ( la ) sottoscritto ( a ) s ' impegna a mantenere le elezioni di domicilio o , se indotto ( a ) a modificare uno o più domicili eletti , ad informare preventivamente l ' ufficio di garanzia . Fatto a ... , addì Firma ( 4 ) II . ACCETTAZIONE DELL ' UFFICIO DI GARANZIA Ufficio di garanzia di Impegno del garante accettato il Timbro e firma ( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale . ( 2 ) Indirizzo completo . ( 3 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno Stato membro , il garante designa , in ciascuno degli altri Stati membri indicati al paragrafo 1 , un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui ( lei ) destinata . Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia . Gli impegni previsti al paragrafo 4 , capoversi secondo e quarto , devono essere stipulati mutatis mutandis . ( 4 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta : « Buono a titolo di garanzia » .
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