Art. 2
In vigore dal 14 mag 1979
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Tuttavia , le disposizioni dell ' relative alla modifica dell ' importo della garanzia forfettaria sono applicabili solo alle operazioni di transito comunitario che formano oggetto di una dichiarazione registrata dopo il 30 giugno 1980 .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , addì 14 maggio 1979 .
Per il Consiglio
Il Presidente
R . MONORY
( 1 ) GU n . C 306 del 22 . 12 . 1978 , pag . 3 .
( 2 ) Parere reso l ' 8 maggio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .
( 3 ) Parere reso il 24 gennaio 1979 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .
( 4 ) GU n . L 333 del 30 . 11 . 1978 , pag . 5 .
( 5 ) GU n . L 38 del 9 . 2 . 1977 , pag . 1 .
ALLEGATO
MODELLO III
TRANSITO COMUNITARIO
ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA
( Sistema di garanzia forfettaria )
I . IMPEGNO DEL GARANTE
1 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) ... ( 1 )
domiciliato ( a ) in ... ( 2 )
si costituisce garante in solido , presso l ' ufficio di garanzia di ... nei confronti del Regno del Belgio , del Regno di Danimarca , della Repubblica federale di Germania , della Repubblica francese , dell ' Irlanda , della Repubblica italiana , del Granducato del Lussemburgo , del Regno dei Paesi Bassi , del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee , sia per il debito principale e addizionale , sia per gli accessori e spese , ad esclusione delle pene pecuniarie , a titolo di dazi , tasse , prelievi agricoli e altri diritti e tributi , a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione d ' operazioni di transito comunitario , per i quali il ( la ) sottoscritto ( a ) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 7 000 unità di conto europee per certificato .
2 . Il ( la ) sottoscritto ( a ) si obbliga ad effettuare , alla prima richiesta scritta delle competenti autorità degli Stati membri di cui al paragrafo 1 , il pagamento delle somme richieste , senza poterlo differire e sino a concorrenza di 7 000 unità di conto europee per ogni singolo certificato di garanzia .
3 . Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall ' ufficio di garanzia .
Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal ( la ) sottoscritto ( a ) , nonchù dallo Stato membro nel cui territorio si trova l ' ufficio di garanzia .
La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notificazione all ' altra parte .
Il ( la ) sottoscritto ( a ) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario , coperte dal presente impegno , che hanno avuto inizio anteriormente alla date in cui la rescissione ha avuto effetto , anche se il pagamento il dette somme è richiesto successivamente .
4 . ( 3 ) Ai fini del presente impegno , il ( la ) sottoscritto ( a ) elegge il proprio domicilio a ... ( 2 ) nonchù , in ciascuno degli Stati membri , presso :
Stato membro * Cognome e nome , o ragione sociale , e indirizzo completo *
1 . * *
2 . * *
3 . * *
4 . * *
5 . * *
6 . * *
7 . * *
8 . * *
Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e , più generalmente , qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno , indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti , saranno fatte , a tutti gli effetti , a lui ( lei ) stesso ( a ) .
Il ( la ) sottoscritto ( a ) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio .
Il ( la ) sottoscritto ( a ) s ' impegna a mantenere le elezioni di domicilio o , se indotto ( a ) a modificare uno o più domicili eletti , ad informare preventivamente l ' ufficio di garanzia .
Fatto a ... , addì
Firma ( 4 )
II . ACCETTAZIONE DELL ' UFFICIO DI GARANZIA
Ufficio di garanzia di
Impegno del garante accettato il
Timbro e firma
( 1 ) Cognome e nome o ragione sociale .
( 2 ) Indirizzo completo .
( 3 ) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno Stato membro , il garante designa , in ciascuno degli altri Stati membri indicati al paragrafo 1 , un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui ( lei ) destinata . Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia . Gli impegni previsti al paragrafo 4 , capoversi secondo e quarto , devono essere stipulati mutatis mutandis .
( 4 ) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta : « Buono a titolo di garanzia » .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1979:983:oj#art-2