Art. 2
In vigore dal 8 mag 1979
1 . Una prima pare del volume supplementare di cui all ' , e cioè 105 000 tonnellate , è cosi suddivisa tra gli Stati membri :
( in tonnellate )
Benelux * 7 065 ; *
Danimarca * 38 ; *
R.f . di Germania * 43 559 ; *
Francia * 17 237 ; *
Irlanda * 10 ; *
Italia * 18 651 ; *
Regno Unito * 18 440 . *
2 . La seconda parte , di 5 000 tonnellate , costituisce la riserva .
La riserva prevista dall ' , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 326/79 è così portata da 4 000 a 9 000 tonnellate .
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