Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 mag 1979
1 . Una prima pare del volume supplementare di cui all ' , e cioè 105 000 tonnellate , è cosi suddivisa tra gli Stati membri : ( in tonnellate ) Benelux * 7 065 ; * Danimarca * 38 ; * R.f . di Germania * 43 559 ; * Francia * 17 237 ; * Irlanda * 10 ; * Italia * 18 651 ; * Regno Unito * 18 440 . * 2 . La seconda parte , di 5 000 tonnellate , costituisce la riserva . La riserva prevista dall ' , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 326/79 è così portata da 4 000 a 9 000 tonnellate .
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