Art. 3
L ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1624/76 è sostituito dal seguente :
In vigore dal 19 mag 1978
" Articolo 9
Gli importi compensativi monetari applicabili al latte scremato in polvere spedito verso lo Stato membro destinatario a norma del presente regolamento sono pari agli importi compensativi monetari fissati in virtù del regolamento ( CEE ) n . 974/71 e moltiplicati per il coefficiente indicato nell ' allegato I , parte 5 , alla nota corrispondente , del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari .
Se necessario , la Commissione puo modificare tale coefficiente " .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1978:1055:oj#art-3