Art. 1

In vigore dal 19 mag 1978
Le disposizioni dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 1282/72 e dell ' articolo 9 del regolamento ( CEE ) n . 1717/72 sono sostituite dalle seguenti : " Gli importi compensativi monetari applicabili al burro venduto a norma del presente regolamento sono pari agli importi compensativi monetari fissati in virtù del regolamento ( CEE ) n . 974/71 e moltiplicati per il coefficiente indicato nell ' allegato I , parte 5 , alla nota corrispondente , del regolamento della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari . Se necessario , la Commissione puo modificare tale coefficiente " .
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