Art. 4
L ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 878/77 è completato dal seguente paragrafo :
In vigore dal 12 mag 1978
" 3 . Puo essere deciso di derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 1 secondo la procedura prevista all ' . "
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1978:976:oj#art-4