Art. 3

Al regolamento ( CEE ) n . 878/77 è aggiunto il seguente articolo :

In vigore dal 12 mag 1978
" Articolo 3 bis Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili fatte salve le disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 129/78 . "
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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