Art. 3

1 . Le cauzioni di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , son dedotte :

In vigore dal 20 feb 1978
a ) dalle apposite spese per restituzioni , se l ' operazione effettuata o prevista per la quale la cauzione è stata costituita verte su uno scambio con un paese terzo , b ) dalle apposite spese per interventi , negli altri casi . 2 . Se le spese a carico del FEAOG sono determinate mediante conti , le cauzioni di cui all ' , paragrafo 1 , vengono registrate a credito di tali conti .
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