Art. 2
In vigore dal 20 feb 1978
1 . Le cauzioni di cui all ' , una volta incamerate , vengono integralmente dedotte dalle spese del FEAOG dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri .
2 . Tuttavia , le cauzioni incamerate nell ' ambito di operazioni di aiuto alimentare sono dedotte dalle apposite spese per aiuto alimentare dai servizi o organismi pagatori degli Stati membri .
Storico versioni
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