Art. 2

In vigore dal 26 ott 1967
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1967. Per la Commissione Il Presidente Jean REY (1)  GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67. (2)  GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.
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