Art. 2
In vigore dal 26 ott 1967
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1967.
Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY
(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(2) GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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