Art. 1

In vigore dal 26 ott 1967
I prelievi determinati a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 122/67/CEE non sono aumen tati di un importo supplementare per le importazioni di uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, diverse dalle uova da cova, della voce ex ex 04.05 A della tariffa doganale comune, originarie e in provenienza dalla Federazione australiana.
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