Art. 2
In vigore dal 27 giu 1967
Il presente regolamento entra in vigore terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967.
Per il Consiglio
Il Presidente
Ch. HEGER
(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
ALLEGATO
Modifiche alle norme comuni di qualità per i pomodori (allegato II/2 del regolamento n. 23)
I.
Al titolo II, paragrafo C
a)
sub i)
l'ultimo comma è sostituito dal seguente comma :
«Si distinguono :
—
i pomodori ”tondi”,
—
i pomodori ”allungati”,
—
i pomodori ”costoluti”, che sono di forma regolare, ma presentano coste che non devono tuttavia estendersi a più di un terzo della distanza periferica tra il punto stilare e quello peduncolare» ;
b)
sub ii)
l'ultimo comma è sostituito dal seguente comma :
«Si distinguono :
—
i pomodori ”tondi”,
—
i pomodori ”allungati”,
—
i pomodori ”costoluti”. Questi ultimi devono in ogni caso essere di forma regolare».
II.
Le disposizioni del titolo III sono sostituite dalle disposizioni seguenti :
«La calibrazione è determinata :
—
dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto per i pomodori ”tondi” o ”costoluti”,
—
dal diametro al punto dello spessore massimo per i pomodori ”allungati”.
A.
Calibro minimo
Il diametro minimo dei pomodori classificati nelle categorie ”Extra”, ”I” e ”II” è fissato a :
—
30 mm per i pomodori ”allungati”,
—
35 mm per i pomodori ”tondi” e ”costoluti”
B.
Omogeneità
Le scale di calibrazione fissate in appresso sono obbligatorie per i pomodori delle categorie ”Extra” e ”I”».
Pomodori «allungati»
Pomodori «tondi» e «costoluti»
Scala dei diametri in mm
Scala dei diametri in mm
da 77 inclusi a 87 esclusi
da 67 inclusi a 77 esclusi
57 e più
da 57 inclusi a 67 esclusi
da 47 inclusi a 57 esclusi
da 47 inclusi a 57 esclusi
da 40 inclusi a 47 esclusi
da 40 inclusi a 47 esclusi
da 30 inclusi a 40 esclusi
da 35 inclusi a 40 esclusi
I pomodori «costoluti» corrispondenti al calibro più elevato non possono essere classificati nella categoria «Extra».
III.
Al titolo IV, le disposizioni del paragrafo B sono sostituite dalle disposizioni seguenti :
«Per le categorie ”Extra”, ”I” e ”II”: per ogni imballaggio il 10 % espresso in numero o peso di pomodori rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull'imballaggio. Tuttavia, per i pomodori classificati nel calibro inferiore e per i pomodori non calibrati della categoria ”II”, questa tolleranza può riferirsi soltanto a prodotti di calibro non inferiore a 28 mm per i pomodori ”allungati” e a 33 mm per i pomodori ”tondi” o ”costoluti”.»
IV.
Al titolo VI, il testo del paragrafo D, secondo trattino, è sostituito dal testo seguente :
« —
Indicazione ”costoluti” o ”allungati”, se del caso».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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