Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 giu 1967
Il presente regolamento entra in vigore terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1967. Per il Consiglio Il Presidente Ch. HEGER (1)  GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62. ALLEGATO Modifiche alle norme comuni di qualità per i pomodori (allegato II/2 del regolamento n. 23) I. Al titolo II, paragrafo C a) sub i) l'ultimo comma è sostituito dal seguente comma : «Si distinguono : — i pomodori ”tondi”, — i pomodori ”allungati”, — i pomodori ”costoluti”, che sono di forma regolare, ma presentano coste che non devono tuttavia estendersi a più di un terzo della distanza periferica tra il punto stilare e quello peduncolare» ; b) sub ii) l'ultimo comma è sostituito dal seguente comma : «Si distinguono : — i pomodori ”tondi”, — i pomodori ”allungati”, — i pomodori ”costoluti”. Questi ultimi devono in ogni caso essere di forma regolare». II. Le disposizioni del titolo III sono sostituite dalle disposizioni seguenti : «La calibrazione è determinata : — dal diametro massimo della sezione normale all'asse del frutto per i pomodori ”tondi” o ”costoluti”, — dal diametro al punto dello spessore massimo per i pomodori ”allungati”. A. Calibro minimo Il diametro minimo dei pomodori classificati nelle categorie ”Extra”, ”I” e ”II” è fissato a : — 30 mm per i pomodori ”allungati”, — 35 mm per i pomodori ”tondi” e ”costoluti” B. Omogeneità Le scale di calibrazione fissate in appresso sono obbligatorie per i pomodori delle categorie ”Extra” e ”I”». Pomodori «allungati» Pomodori «tondi» e «costoluti» Scala dei diametri in mm Scala dei diametri in mm da 77 inclusi a 87 esclusi da 67 inclusi a 77 esclusi 57 e più da 57 inclusi a 67 esclusi da 47 inclusi a 57 esclusi da 47 inclusi a 57 esclusi da 40 inclusi a 47 esclusi da 40 inclusi a 47 esclusi da 30 inclusi a 40 esclusi da 35 inclusi a 40 esclusi I pomodori «costoluti» corrispondenti al calibro più elevato non possono essere classificati nella categoria «Extra». III. Al titolo IV, le disposizioni del paragrafo B sono sostituite dalle disposizioni seguenti : «Per le categorie ”Extra”, ”I” e ”II”: per ogni imballaggio il 10 % espresso in numero o peso di pomodori rispondenti al calibro immediatamente inferiore o superiore a quello indicato sull'imballaggio. Tuttavia, per i pomodori classificati nel calibro inferiore e per i pomodori non calibrati della categoria ”II”, questa tolleranza può riferirsi soltanto a prodotti di calibro non inferiore a 28 mm per i pomodori ”allungati” e a 33 mm per i pomodori ”tondi” o ”costoluti”.» IV. Al titolo VI, il testo del paragrafo D, secondo trattino, è sostituito dal testo seguente : « — Indicazione ”costoluti” o ”allungati”, se del caso».
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