Art. 1
In vigore dal 28 apr 1964
Le domande di concorso al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento - presentate alla Commissione, debbono contenere i dati corrispondenti alle rubriche che costituiscono l'oggetto dell'allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1964:45:oj#art-1