Art. 4
In vigore dal 26 nov 1962
Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 1962. Questa disposizione non può essere opposta alle imprese e associazioni di imprese che, prima del giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, abbiano denunciato accordi, decisioni o pratiche concordate di cui all'.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Parigi, il 26 novembre 1962.
Per il Consiglio
Il Presidente
B. MATTARELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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