Art. 2
In vigore dal 26 nov 1962
Il Consiglio, tenuto conto delle misure che potranno essere prese nell'ambito della politica comune dei trasporti, adotterà disposizioni appropriate per l'applicazione di regole di concorrenza nel campo dei trasporti per ferrovia, su strada e per vie navigabili. A tale scopo la Commissione presenterà delle proposte al Consiglio prima del 30 giugno 1964.
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