Art. 25
In vigore dal 27 giu 1960
1. Prima di prendere una decisione o di infliggere una sanzione ai sensi dell' del presente Regolamento, la Commissione ascolta i chiarimenti dell'interessato o di suo rappresentante ; essa può delegare uno dei propri agenti a ricevere tali chiarimenti.
2. In applicazione dell'articolo 172 del Trattato, è attribuita alla Corte di Giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per ogni sanzione inflitta in virtù degli . La Commissione può dare esecuzione alla sanzione soltanto dopo lo scadere del termine per la proposizione del ricorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1960:11:oj#art-25