Art. 6

In vigore dal 23 feb 1959
La Commissione fissa, in linea di massima, ogni trimestre, l'importo dei versamenti da effettuarsi da ciascun Stato membro in applicazione dell' del Regolamento. Essa decide in merito al richiamo del saldo non versato dei contributi annui, al momento in cui determina l'importo dell'ultimo versamento trimestrale dell'esercizio.
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