Art. 4

In vigore dal 23 feb 1959
Le firme degli agenti della Comunità Economica Europea autorizzati ad effettuare operazioni sul conto speciale vengono depositate al momento dell'apertura del conto, o, per gli agenti delegati in un secondo tempo, al momento della loro designazione. Capitolo 2 Richiamo e versamento dei contributi
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