Art. 2

In vigore dal 15 apr 1958
I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1958:1(1):oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo