Art. 1

In vigore dal 15 apr 1958
Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono la lingua francese, la lingua italiana, la lingua olandese e la lingua tedesca.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1958:1(1):oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo