Art. 2
In vigore dal 26 lug 1946
Per gli atti in forma pubblica amministrativa stipulati nei Ministeri e nelle altre Amministrazioni dello Stato ed uffici dipendenti, sono stabiliti a favore dell'Erario, in conformità della tariffa notarile, i diritti di segreteria indicati nell'annessa tabella, allegato B.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-07;581#art-2