Art. 5

In vigore dal 26 lug 1946
Per i provvedimenti amministrativi soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione, ed in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione dovrà essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza fra quella corrisposta e quella prevista dalla tabella A, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi. Allorchè la somma dei dodicesimi dovuti, presenti una frazione minore di una lira, questa frazione sarà computata per una lira intera; ed allorchè la data di scadenza presenti una frazione di mese, questa frazione sarà computata per un mese intero. Tale differenza di tassa dovrà essere corrisposta nel modo indicato dalle rispettive voci della tabella A, e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le tasse pagate con carta bollata speciale, la differenza sarà corrisposta con marche. Per il mancato pagamento nei termini stabiliti della differenza di tassa dovuta, si incorre nella pena pecuniaria prevista dall'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, modificato dal R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, salvo che nella tabella A non sia stabilita una diversa sanzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-07;581#art-5

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