Art. 2

In vigore dal 11 lug 1946
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale dello leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 2 giugno 1946 UMBERTO DE GASPERI - CORBINO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - GRONCHI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, luglio n. 284. - FRASCA
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;524#art-2

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Art. 2 Elevazione da tre a otto miliardi del limite dei finanziamenti da concedere ad imprese industriali. — Testo vigente | Portale Normativo