Art. 1
In vigore dal 11 lug 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 maggio 1945, n. 449, concernente finanziamenti per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilità economica e sociale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il Regio decreto legislativo 10 maggio 1946. n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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È elevato a otto miliardi il limite dei finanziamenti a favore delle imprese industriali che non abbiano possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;524#art-1