Art. 1

In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, concernente norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e di riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; Visto L'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Le opere previste dai programmi di assistenza e di riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, sia se eseguite direttamente dalla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. o dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A. sia da altre pubbliche Amministrazioni o da Enti pubblici, sono dichiarate di pubblica utilità. I lavori occorrenti per l'esecuzione delle opere indicate nel precedente comma sono considerati urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-29;437#art-1

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