Art. 1
1 / 2In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, concernente norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e di riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.;
Visto L'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Le opere previste dai programmi di assistenza e di riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A., di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, sia se eseguite direttamente dalla Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. o dalla Missione italiana dell'U.N.R.R.A. sia da altre pubbliche Amministrazioni o da Enti pubblici, sono dichiarate di pubblica utilità.
I lavori occorrenti per l'esecuzione delle opere indicate nel precedente comma sono considerati urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-29;437#art-1