Art. 2

In vigore dal 5 giu 1946
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 20 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - BARBARESCHI TOGLIATTI - CORBINO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 146. - FRASCA
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-20;396#art-2

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Art. 2 Norma aggiuntiva al decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo