Art. 1
In vigore dal 28 giu 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, che reca modificazioni alle vigenti disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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All'ultimo comma dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sono aggiunte, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo predetto, le seguenti parole: "ferme restando le disposizioni a carattere provvisorio contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-20;396#art-1