Art. 1

In vigore dal 28 giu 1946
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, che reca modificazioni alle vigenti disposizioni sulla assicurazione obbligatoria per le malattie in agricoltura; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, sulla disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . All'ultimo comma dell' del decreto legislativo Luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, sono aggiunte, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo predetto, le seguenti parole: "ferme restando le disposizioni a carattere provvisorio contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-20;396#art-1

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