Art. 2
In vigore dal 3 ago 1946
L'Unione italiana di riassicurazione è autorizzata ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, la riassicurazione delle quote di rischio mine che eccedono la capacità di copertura dei mercato nazionale privato.
Il limite, le condizioni e le modalità della cessione in riassicurazione allo. Stato sono fissati dal Comitato di vigilanza di cui al seguente .
Le deliberazioni del Comitato sono subordinate all'approvazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, per quanto concerne la determinazione dei limiti di copertura e dei tassi di premio in base ai quali dovrà essere assunta la riassicurazione per conto dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;590#art-2