Art. 3
In vigore dal 13 mag 1955
Il Comitato di vigilanza tecnico amministrativo costituito a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725, oltre a provvedere agli adempimenti previsti dalle leggi 3 giugno 1940, n. 767; 6 luglio 1940, n. 1067; 11 luglio 1944, n. 935; dal R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808; dall' del presente decreto, sopraintende alle operazioni di liquidazione della cessata gestione dei rischi di guerra della navigazione.
A tal fine, la composizione del Comitato medesimo viene modificata, restando esso costituito dai seguenti membri:
un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio, presidente;
il capo dell'ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro;
due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri;
due rappresentanti del Ministero della marina, di cui uno per la Marina militare ed uno per la Marina mercantile, membri;
un rappresentante della Corte dei conti, membro;
un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;
il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro;
un rappresentante delle imprese assicuratrici membro;
un rappresentante delle imprese armatoriali, membro.
Le Amministrazioni statali rappresentate in seno al Comitato possono designare, oltre al membro effettivo, anche un membro supplente.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio: con lo stesso decreto viene nominato il segretario del Comitato.
Note all'articolo
- La L. 23 febbraio 1952, n. 102 ha disposto (con l'art. 4) che " La composizione del Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa previsto dall'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, e' modificata agli effetti del regio decreto stesso quanto agli effetti della presente legge nel modo seguente: un direttore generale del Ministero dell'industria e commercio presidente; il capo dell'ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro; due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri; due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno membro per la marina e uno per l'aeronautica, membri; due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, membri; un rappresentante della Corte dei conti, membro; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro; il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro; due rappresentanti delle imprese assicuratrici, membri; un rappresentante delle imprese armatoriali, membro. I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale." Ha altresi' disposto (con l'art. 5) che le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1951.
- La L. 23 febbraio 1952, n. 102, come modificata dalla L. 11 aprile 1955, n. 294 ha disposto (con l'art. 4) che " La composizione del Comitato di vigilanza tecnico-amministrativa previsto dall'art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590, e' modificata agli effetti del regio decreto stesso quanto agli effetti della presente legge nel modo seguente: il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria e del commercio, preposto ai servizi delle assicurazioni, presidente il capo dell'ufficio assicurazioni private del Ministero predetto, membro; due rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno per la Ragioneria generale dello Stato ed uno per la Direzione generale del tesoro, membri; due rappresentanti del Ministero della difesa, di cui uno membro per la marina e uno per l'aeronautica, membri; due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, membri; un rappresentante della Corte dei conti, membro; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro; il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, o un suo delegato, membro; due rappresentanti delle imprese assicuratrici, membri; un rappresentante delle imprese armatoriali, membro. I rappresentanti delle imprese assicuratrici e di quelle armatoriali sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;590#art-3