Art. 3
In vigore dal 3 lug 1946
Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 298. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;549#art-3