Art. 2
In vigore dal 3 lug 1946
Gli organici dei ricostituiti comuni di Sagama, Flussio e Tinnura ed il nuovo organico del comune di Suni saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 29 gennaio 1928, n. 185.
Al personale già in servizio presso il comune di Suni, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;549#art-2