Art. 3

In vigore dal 3 lug 1946
Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - ROMITA Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 296. - FRASCA
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;548#art-3

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