Art. 2
In vigore dal 3 lug 1946
L'organico dei ricostituito comune di Tufino e i nuovi organici dei comuni di Roccarainola e di Casamarciano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dieci posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925.
Al personale già in servizio presso i comuni di Roccarainola e di Casamarciano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gararchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;548#art-2