Art. 2
In vigore dal 25 giu 1946
Le somme autorizzate, per il complessivo ammontare di lire cinque miliardi, con i decreti legislativi Luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365 e 13 agosto 1945, n. 526, sono diminuite della somma di lire 600 milioni, destinata agli scopi di cui al precedente .
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CORBINO -
GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti addì 7 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 218. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;430#art-2