Art. 1
In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 13 agosto 1945, n. 526;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) anticipazioni per la regolazione dei rapporti creditizi tra lo Stato e l'Ente predetto, entro il limite, massimo di lire 600 milioni.
I limiti, le condizioni e le modalità della concessione e del rimborso relativo saranno stabiliti mediante apposita convenzione da stipularsi d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;430#art-1