Legge sull'emigrazione›Capo I
Art. 6
In vigore dal 11 dic 1919
Con decreto del commissario generale potranno essere istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti secondo le norme fissate dal regolamento.
Il Comitato è presieduto dal pretore o, in sua mancanza, dal sindaco.
Nelle provincie dove Istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal Commissariato più conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli Istituti menzionati.
Storico versioni
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