Legge sull'emigrazione›Capo I
Art. 3
In vigore dal 11 dic 1919
Il Commissariato generale dell'emigrazione corrisponde con le autorità del Regno, coi RR. agenti all'estero, con gli uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.
Gode di franchigia postale e telegrafica per tutti gli affari attinenti ai servizi che gli sono commessi. Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-3